Decreto legisl. 13/03/2006 n. 150 (Governo)
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada
Il Decreto Legislativo 150 del 13 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. 87 del 13 aprile2006), in vigore dal 14 aprile 2006, recepisce la direttiva 2003/20/CE e va quindi a modificare l’articolo 172 del Nuovo Codice della Strada e, correlativamente, l’articolo 126-bis e l’articolo 169 del Codice stesso. Premesso che si presume vengano emesse dal DTT e dal Ministero dell’Interno disposizioni ulteriormente esplicative (ad esempio da chiarire meglio è l’installazione delle cinture sugli autobus provvisti dei punti di attacco, l’uso di tali sistemi in particolare sugli scuolabus, l’assenza di poteri sanzionatori dei conducenti dei cennati automezzi, le modalità concrete dei controlli…), e tenuto presente che alcuni precetti erano già contenuti nel precedente articolo 172, si invita ad una attenta lettura del provvedimento,che è già disponibile in questo sito cliccando qui

Il decreto legislativo prevede l'estensione dell'uso della cintura di sicurezza in particolare su autocarri di qualsiasi massa, autobus e veicoli ad uso di terzi (taxi, ecc.).
AUTOVETTURE E AUTOCARRI
Il conducente ed i passeggeri delle autovetture e di tutti gli autocarri, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.
Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza di tali dispositivi.
Particolare attenzione è stata dedicata ai sistemi di ritenuta per bambini. Infatti:
I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
Sui veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta:
i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo delle cinture o dei seggiolini i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (in tal senso è stato modificato anche l'art. 169 relativo alla durata nel tempo del trasporto in soprannumero di bambini).
AUTOBUS:
Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli solo se di tipo omologato.
In ogni caso, i passeggeri degli autobus devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Tale informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.
Restano sostanzialmente immutate le esenzioni, ad esclusione dei conducenti di taxi e sono state aggiunti:
i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.






