Non si riesce davvero a comprendere dove e come possano nascere voci/notizie non tecniche nè giuridiche sulla circolazione degli autocarri nei giorni festivi.
Le condizioni per una circolazione regolare con un autocarro (la massa complessiva non ha alcun rilievo, né il numero dei posti) sono il rispetto di quanto recita l'art. 54 del Codice della Strada alla voce "autocarro", alla lettura del quale si rinvia. Il mancato rispetto configura diversa "destinazione" del veicolo, si veda l'art.82 dello stesso codice; il mancato rispetto può verificarsi in qualsiasi giorno della settimana. Un autocarro circola in qualunque giorno dell'anno, salvi i limiti di circolazione di cui all'annuale direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli oltre 7,5 ton di pieno carico.
Il problema nasce solo se ci sono dei passeggeri. E' di tutta evidenza che minori e/o familiari (e/o anche terzi) trasportati - senza carico o con un carico di effetti personali, di consumo e/o di attrezzature per lo svago - non rientrano nelle persone addette all'uso od al trasporto delle cose da caricare o caricate, con ciò volendo il legislatore individuare circostanze professionali, di lavoro nell'utilizzo dell'autocarro quando, si ripete, vengono trasportate anche persone. In tutto questo gioca un ruolo di ulteriore riscontro l'intestazione del mezzo e, nel caso di persona fisica, lo status imprenditoriale o meno, mentre la circolazione in giorni festivi può costituire lo spunto per un’analisi più approfondita delle circostanze di utilizzo. Anche il trattarsi di fuoristrada o meno non riveste alcuna importanza o differenza.
Nella vicenda non sono poi da sottovalutare i profili fiscali, sostanzialmente orientati a consentire deduzioni e detrazioni nella misura in cui ci sia inerenza (e giustificazione nelle necessità e volumi di trasporto) con l’attività imprenditoriale od autonoma esercitata.
Molti i problemi assicurativi – è fatto di tutta evidenza, che non abbisogna di spiegazioni – quando si trasportano persone non pertinenti, cioè tenendo un comportamento "contra legem".
Il fatto che si costruiscano ed omologhino autocarri con oltre la prima fila di sedili deriva da normativa comunitaria che statuisce – a determinate condizioni e relazioni ponderali – la classificazione diversa dalla M1 (autove
tture) e ci sono sicuramente situazioni in cui tali mezzi, che possono soli trasportare persone e/o cose (essendo scomparsi giuridicamente, com’è noto, i promiscui), si rivelano fisicamente ed economicamente idonei mezzi da lavoro, ad esempio per i cantieri edili, per l’installazione e la manutenzione di acquedotti, reti del gas, ecc…. .
E’ vero che svariate riviste hanno sostenuto e sostengono la piena legittimità per qualunque "tipologia" di trasportato, arrivando addirittura ad ipotizzare fatturazioni nei rapporti tra intestatario/utilizzatore, ma appaiono argomentazioni piuttosto pretestuose e, soprattutto, acrobatiche (molte discettano su numero dei posti indicati sulla carta di circolazione, su non necessità della licenza o della – ex – autorizzazione trasporto cose, riferimenti chiaramente estranei al punto focale, che resta in sostanza la qualificazione dei passeggeri e la loro relazione con la merce).
L’unico profilo, ad avviso dello scrivente, ma che non risulta affrontato, potrebbe essere una ritenuta incostituzionalità della norma in esame, nel senso che costringe un soggetto – con, per citare, moglie e bambini – ad avere per forza un altro veicolo (un’autovettura, appunto), per la propria e familiare mobilità.
Quanto ai ricorsi contro i verbali per "destinazione" diversa, può essere che alcuni siano stati accolti o verranno accolti, però ciò non cambia quanto esposto ed in aggiunta va tenuto presente che spesso si tratta di contravvenzioni viziate nella natura della violazione, poiché viene contestato erroneamente il comma 9 dell’art.82 del Codice Stradale (trasporto di persone nello spazio riservato alle merci, come quando si caricano passeggeri nel cassone di un autocarro), al posto del comma 8, oltre al fatto che – si è visto prima – il Prefetto e, più spesso, il Giudice di pace hanno focalizzato l’attenzione su elementi diversi (carta circolazione, disciplina del trasporto) ovvero si sono trovati di fronte a rapporti dei Verbalizzanti ed a dichiarazioni del contravvenuto che non permettevano di accertare senza dubbi la condizione del trasportato.
Le medesime proposte di modifica del Codice volte all’eliminazione del vincolo sui trasportati, rimaste per ora ……. a livello di proposta, dimostrano ulteriormente la correttezza delle presenti notazioni e conclusioni.
Gli autocarri possono essere eccezionalmente utilizzati per trasporto di persone. La norma intende riferirsi, naturalmente, al trasporto di persone nel cassone o comunque nel vano normalmente destinato al trasporto delle merci, visto che il trasporto nella cabina di guida di persone, diverse dal conducente, è già normalmente consentito dall'art. 54 CDS senza autorizzazione alcuna (sia pur limitatamente alle persone addette all'uso delle cose o al carico e scarico delle stesse).
Per potersi realizzare tale eccezionale e temporanea destinazione del veicolo occorre che il proprietario dello stesso sia preventivamente munito di due autorizzazioni (contenute, sotto il profilo formale, in un unico documento rilasciato dall'UMC che deve essere sempre portato a bordo del veicolo ed esibito ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 180 c. 7):
• nulla osta del prefetto che rappresenta un'autorizzazione di polizia destinata a verificare la compatibilità della diversa destinazione con le condizioni connesse all'ordine ed alla sicurezza pubblica; in questo nulla osta possono essere imposte limitazioni temporali, di percorso e di numero delle persone trasportabili;
• autorizzazione dell'UMC che, sulla base del predetto nulla osta del prefetto, attesta l'idoneità tecnica del veicolo al trasporto di persone sotto il profilo della sicurezza per la circolazione.
La diversa destinazione può essere giustificata solo da esigenze eccezionali, comprendendosi non solo quelle connesse a turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti, ad esempio, da calamità naturali, ma anche quelle legate a situazioni periodicamente ricorrenti in determinate zone quali, ad esempio, quelle connesse alla raccolta di prodotti agricoli (caso in cui si ritiene possibile il trasporto di persone sul cassone di un autocarro, sia pur per brevi tragitti e con la finalità di consentire una più agevole e rapida raccolta)
Vedi circolari Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell' Interno.(clikka)
Sanzioni
Legge n. 27/78
Sanzione edittale da 103,00 a 516,00 euro Trasporto di persone su autocarri Per aver trasportato persone sull' autocarro sopra indicato di azienda agricola (o industriale)
- senza l'autorizzazione di cui all'art. 28 DPR 5.2.1953 n. 39.
- senza osservare le prescrizioni dell'art. 29 DPR 5.2.1953 n. 39 relative al numero di persone trasportate (o all'itinerario, o alle ore e giorni permessi).
- non dipendenti dall'azienda proprietaria del veicolo.
Oltre al pagamento del tributo (tasse automobilistiche) evaso è prevista una sanzione pecuniaria, di cui è possibile la definizione agevolata mediante pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, di una somma pari a un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, più le spese di notifica.
Ed inoltre si contesta anche la violazione indicata al comma 9 dell'art. 82 CDS che comporta, oltre a una sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
Importo in Euro così determinato per effetto del decreto legislativo 24.6.1998, n. 213 con applicazione della regola del cosiddetto troncamento (ossia con l’azzeramento dei decimali) che va applicato ai soli limiti edittali e non anche alle loro frazioni (es. 1/3 del massimo) (v. circolare Ministero dell’interno 29.11.2001, n. 82 e successivi aggiornamenti 20.12.2001, prot. n. 300/A/1/36874/101/3/3/14 e 31.12.2001, prot. n. 300/A/1/36974/101/3/3/14).






