REVISIONE

La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnico-pratica, per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.Può essere disposta dagli Uffici decentrati: S.I.I.T. - settore trasporti(Uffici provinciali motorizzazione) o dal prefetto(nei casi previsti dall' art.187 del Codice della Strada).
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.
Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso i competenti Uffici decentrati: S.I.I.T. – settore trasporti (Uffici Provinciali Motorizzazione), l’esame di teoria e quello di pratica. I due esami dovranno essere effettuati nella stessa giornata.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Se non si riesce a superare l'esame teccnico presso il DTT o l' esame medico presso la Commisione Medica locale non resta altro che:






