Dall'1.1.2007 l'Unione europea è composta di 27 Stati membri :
• ai 15 paesi che già ne facevano parte: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia , Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi , Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , Spagna , Svezia;
• dall’1.5.2004 si sono aggiunti: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria;
• dall’1.1.2007 si sono aggiunti: Bulgaria e Romania .
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea, anche se rilasciate su modelli non conformi a quelli introdotti dalle direttive in materia, sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane e quindi per tali patenti non trova più applicazione l'art. 136 CDS, compreso il regime sanzionatorio .
Il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della comunità europea, può (e non "deve") richiedere in sostituzione del proprio documento di guida l'equipollente patente italiana: la possibilità di convertire in patente italiana una patente rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea, nel caso in cui il titolare trasferisca la sua residenza in Italia, si presenta quindi come procedura meramente facoltativa, tanto da rivestire ormai carattere residuale, essendo divenuta prassi normale quella della conservazione del documento originario, con la possibilità di avvalersi del nuovo istituto del "riconoscimento" della patente rilasciata da stato comunitario .
Quindi il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, acquisita la "residenza normale" in Italia, ha facoltà di:
• chiedere la conversione della patente rilasciata da stato comunitario in equipollente documento italiano;
• conservare la patente rilasciata da stato comunitario, chiedendone, eventualmente, il riconoscimento.
Alle patenti rilasciate da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in quanto Stati aderenti all'accordo SEE (Spazio economico europeo), si applicano le medesime condizioni previste per gli Stati comunitari.
Per effettuare la conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, procedura, come già detto, facoltativa, non è prevista l'osservanza di alcun limite temporale. La richiesta potrà pertanto essere presentata anche decorso più di anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Dovrà comunque essere verificato che la patente sia effettivamente in corso di validità.
CONVERSIONE DELLA PATENTE COMUNITARIA
Per effettuare la conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, procedura, come già detto, facoltativa, non è prevista l'osservanza di alcun limite temporale.
La richiesta potrà pertanto essere presentata anche decorso più di anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Dovrà comunque essere verificato che la patente sia effettivamente in corso di validità.
Nel caso la richiesta di conversione riguardi una patente rilasciata da uno Stato comunitario, a sua volta ottenuta a seguito di conversione di patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, occorrerà accertare se con quest'ultimo sussistano le condizioni di reciprocità prescritte dall'art. 136, c. 2, CDS, in assenza delle quali non è possibile convertire la patente .
CONVERSIONE DELLA PATENTE EXTRACOMUNITARI
I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari , acquisita la residenza anagrafica in Italia, possono chiedere la conversione del titolo abilitativo estero in equipollente documento italiano, alle seguenti condizioni:
- patente estera in corso di validità, conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia
- possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 CDS
- esistenza di reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero
DOMANDA DI CONVERSIONE
La conversione della patente di guida è obbligatoria per i residenti in Italia da oltre un anno che intendono farne uso.






