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Home I servizi SAR Duplicati patenti

Duplicati patenti

DUPLICATO PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE O DISTRUZIONE 

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento di guida, il titolare deve presentare entro quarantotto ore denuncia agli organi di polizia, compilando l'apposito modulo. Il denunciante deve avere con sé:

  • un documento di riconoscimento
  • due fotografie formato tessera su fondo bianco, uguali e di data recente 

Se la patente è in corso di validità, viene rilasciato un permesso provvisorio di guida, valido fino alla consegna del duplicato della patente. Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente indicata nella denuncia non è più valida: qualora il denunciante ne rientri in possesso, deve distruggerla. 
La procedura di rilascio del duplicato per smarrimento, sottrazione o furto, pienamente operativa per le denunce presentate a decorrere dal 15.4.2001 , è di competenza:

  • in via generale dell'Ufficio centrale operativo  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede altresì a spedire il nuovo documento direttamente all'indirizzo del denunciante
  • in alcuni casi residuali e quantitativamente sempre meno significativi, degli Uffici periferici del DTT 

Rilascio del duplicato da parte dell'Ufficio centrale operativo.

Presupposto perché l'UCO possa direttamente predisporre e spedire il duplicato all'interessato è che sia possibile estrarre i dati della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 
A tal fine, ricevuta la denuncia di smarrimento, furto o distruzione della patente, gli organi di polizia devono collegarsi  con il Centro Elaborazione Dati del DTT. Se l'interrogazione, effettuata attraverso la maschera INFO, dà esito positivo il denunciante viene informato che il duplicato della patente sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell'UCO. 

L'autorità che ha ricevuto la denuncia:

  • verifica che il modulo sia stato compilato dal denunciante in triplice copia e che i dati trascritti corrispondano a quelli indicati sul documento esibito
  • verifica che le due fotografie allegate corrispondano ai tratti somatici del denunciante, non riportino timbri o diciture ed abbiano le dimensioni previste per essere incollate (e non fissate con spilli o graffette) negli appositi riquadri di due delle tre copie del modulo
  • depenna nel modulo le parole "per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)"
  • consegna al denunciante, quale permesso provvisorio di guida, il modulo privo di fotografia
  • spedisce entro sette giorni un modulo, completo di fotografia, all'ufficio centrale Operativo (UCO) del DTT, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano
  • trattiene agli atti, quale copia di riserva, il secondo modulo completo di fotografia

Alla consegna del documento saranno pagate al postino le spese dell'operazione, pari ad Euro 5,16, oltre alle spese postali.
Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio non avesse ricevuto il duplicato, l'interessato dovrà informarsi sullo stato del procedimento, contattando il numero verde dell'UCO 800.23.23.23
Qualora il duplicato emesso dall'UCO contenga errori sui dati oppure sia tecnicamente difettoso (foto stampata male, dati poco leggibili, laminazione non uniforme) l'interessato dovrà rivolgersi ad un UMC, che rilascerà, senza spese a carico dell'utente, un duplicato d'ufficio, dopo aver verificato che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal codice di controllo (CIN).

Rilascio del duplicato da parte dell’UMC

L'autorità di polizia invita il denunciante a presentare domanda di duplicato all’UMC:

  • se non è stato possibile estrarre i dati della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida . In tal caso l'autorità che ha ricevuto la denuncia
  • verifica che il denunciante abbia compilato il modulo in una sola copia e che i dati riportati corrispondano a quelli indicati nel documento di riconoscimento
  • non ritira le due fotografie, che dovranno essere poi allegate alla domanda di duplicato
  • se la patente da duplicare è in corso di validità, consegna al denunciante il modulo, privo di fotografia, quale permesso provvisorio di guida, dopo avervi depennato il punto 2 delle avvertenze nonché le parole "(ovvero) fino al ricevimento del duplicato" e "la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento"
  • se la patente da duplicare è scaduta di validità
  • se la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione è stata presentata prima del 15.4.2001

L'UCO invita il denunciante a presentare domanda di duplicato all’UMC:

  • se la verifica dell'impossibilità di estrarre i dati del duplicato dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è stata effettuata direttamente dall'UCO, a seguito di errore commesso dall'autorità competente a ricevere la denuncia, cui è demandato il controllo della situazione d'archivio
  • se il duplicato della patente, regolarmente emesso dall'UCO, è stato successivamente annullato per mancata consegna all'interessato.

DUPLICATO PER DETERIORAMENTO

Al rilascio del duplicato di patente deteriorata con dati illeggibili provvedono gli UMC, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
La patente di cui si chiede il duplicato non deve essere ritirata e acquisita agli atti, ma va restituita al richiedente, che dovrà consegnarla in occasione del ritiro del duplicato: non deve pertanto essere rilasciato il permesso provvisorio di guida. 
Al deterioramento è assimilata la distruzione parziale della patente nella quale alcuni dati siano mancanti o non leggibili. In questo caso l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sostituiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attestante i dati non identificabili sulla patente, sia anagrafici sia relativi al numero e alla data di rilascio.

 

 

 
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