L'art. 138 del nuovo Codice, riprendendo ed integrando la disciplina dettata dall'art. 94 del Codice abrogato, prevede la possibilità di convertire in patenti civili delle corrispondenti categorie, secondo le apposite tabelle di equipollenza, le patenti militari e assimilate rilasciate da:
- Forze Armate
- Polizia di Stato
- Guardia di Finanza
- Corpo di Polizia Penitenziaria
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- Corpi dei Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano
- Croce Rossa Italiana
- Corpo Forestale dello Stato
- Corpi Forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
- Protezione Civile Nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano






