La patente internazionale di guida (e non più permesso internazionale) viene rilasciata da uno Stato aderente alla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale di Vienna dell''8.11.1968 al titolare di valida patente nazionale di guida rilasciata dalla competente autorità del medesimo Stato aderente.
Si tratta in sostanza di una traduzione della patente posseduta nelle lingue più diffuse, redatta su un modello conforme, con la finalità di rendere più agevole il controllo della legittimità della guida dei veicoli, particolarmente nel caso in cui il documento nazionale di guida sia rilasciato su modello non conforme a quello allegato alla Convenzione.
La patente internazionale di guida, accompagnata dalla patente nazionale posseduta, abilita a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti; non è invece valido sul territorio dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza abituale.
La patente nazionale posseduta deve essere in corso di validità; ne consegue che la patente internazionale perde efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità .
Il nuovo modello di patente internazionale, denominato modello TT 26, è conforme a quello riprodotto all'allegato 7 della Convenzione di Vienna del 1968.
Rispetto al precedente modello 26 CTD, che riproduceva quello contenuto nell'allegato 10 della Convenzione di Ginevra del 1949, restano sostanzialmente invariate struttura a libretto, dimensioni, impostazione grafica e colore, mentre le differenze più salienti sono rappresentate dall'estensione della validità e dalla previsione di condizioni restrittive di utilizzazione
Il periodo di validità della patente internazionale è ora di tre anni, mentre in precedenza era limitato ad un anno.
La validità non può però essere superiore a quella della relativa patente nazionale.
Pertanto, se il documento di guida italiano esibito è valido per un periodo inferiore ai tre anni, la scadenza della patente internazionale coinciderà con quella della patente italiana.
La patente internazionale di guida può essere rilasciata anche al titolare di patente italiana che si sia sottoposto, con esito positivo, agli accertamenti sanitari per il rinnovo di validità del documento di guida, ma che non abbia ancora ricevuto, a cura dell'Ufficio centrale operativo del DTT, il tagliando di conferma della validità.
In tal caso l'interessato dovrà esibire, oltre alla documentazione di rito, anche il certificato rilasciato dal medico che ha eseguito gli accertamenti ai sensi dell'art. 119 CDS.
Elenco degli Stati che hanno ratificato la Convenzione di Vienna dell'8.11.1968
- AUSTRIA
- BAHAMAS
- BAHREIN
- BELGIO
- BIELORUSSIA
- BOSNIA ERZEGOVINA
- BRASILE
- BULGARIA
- COSTA D'AVORIO
- CROAZIA
- CUBA
- DANIMARCA
- FEDERAZIONE RUSSA
- FILIPPINE
- FINLANDIA
- FRANCIA
- GEORGIA
- GERMANIA
- GRECIA
- GUYANA
- IRAN
- ISRAELE
- JUGOSLAVIA
- KAZAKHSTAN
- KUWAIT
- LITUANIA
- LUSSEMBURGO
- MACEDONIA
- MAROCCO
- MOLDOVA
- MONACO
- NIGER
- NORVEGIA
- PAKISTAN
- POLONIA
- REPUBBLICA CECA
- REPUBBLICA CENTRAFRICANA
- REPUBBLICA SLOVACCA
- ROMANIA
- SAN MARINO
- SENEGAL
- SEYCHELLES
- SUD AFRICA
- SVEZIA
- SVIZZERA
- TAJIKISTAN
- TURKMENISTAN
- UCRAINA
- UNGHERIA
- URUGUAY
- UZBEKISTAN
- ZAIRE
- ZIMBABWE






