- valutazione e risarcimento danno morale ai congiunti
L'ammontare del danno biologico terminale è commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione deve tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno, alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità e intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (v. anche Cass. Sez. III, n. 3549 del 2004). Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte (c.d. danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, Nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso (v. anche Cass. Sez. III, n. 11003 del 2003).
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 30 GENNAIO 2006, N. 1877
Presidente: Fiduccia - Relatore: Massera -
- Assicurazione: risarcimento danno biologico
Per procedere alla liquidazione del danno biologico, che è di natura equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, come il cosiddetto criterio tabellare, desunto dai precedenti giudiziari dell'ufficio di merito che provvede alla liquidazione.
- Incidenti stradali: responsabilità civile verso trasportato
In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli l'articolo 2054 CC esprime, in ognuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale ai quali possono fare riferimento anche i soggetti trasportati che hanno subito danni dalla circolazione del veicolo, ciò a prescindere dal titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).
- Incidenti stradali con animali in autostrada
L'omessa manutenzione della rete di recinzione da parte dell'Ente proprietario della strada costituisce negligente e quindi colposa azione della Pubblica Amministrazione (v. anche Cass. n. 5772 del 1998 e Cass. n. 2781 del 1998).
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 23 GENNAIO 2006, N. 1216
Presidente: Duva - Relatore: Filadoro - Parti: C. D. - ANAS Ente nazionale per le strade






