normative regionali non conformi a quella statale
Dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7.5.2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, c. 2, lettera e), della Costituzione in quanto l'art. 2, c. 22, della legge 24.12.2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), ha sancito in via di sanatoria l'applicabilità, fino al 1° gennaio 2007, delle disposizioni legislative regionali sulla tassa automobilistica anteriormente emanate che, come quella censurata, non siano conformi alla normativa statale (così, in un caso analogo, l'ordinanza n. 432 del 2004).
CORTE COSTITUZIONALE - 28 DICEMBRE 2005, N. 476
Presidente: Marini - Redattore: Gallo - Cancelliere: Di Paola






