| Patente a punti - Decurtazione punteggio Dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, e relativa tabella, del DLG 30.4.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, per disparità di trattamento tra conducente (soggetto alla decurtazione) e passeggero (sanzionato solo pecuniariamente pur se munito di patente), e per eccesso di delega in relazione alle indicazioni contenute nell'art. 2, c. 1, della legge 22.3.2001, n. 85, che autorizzava la decurtazione di cinque punti alle sole infrazioni in relazione alle quali era già prevista la sospensione della patente alla seconda infrazione in quanto: - rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (v. C. Cost.. n. 144 del 2005; ordinanze n. 401 e n. 262 del 2005, n. 212 e n. 109 del 2004); - è palese la diversità delle posizioni del conducente e del passeggero, il secondo dei quali risponde solo di mancato uso della cintura (art. 182, c. 8, CDS), con previsione di pena pecuniaria, mentre il primo, oltre che del mancato uso della cintura, risponde anche del mancato uso della stessa da parte del passeggero minore, segno di una maggiore responsabilità che l'ordinamento configura a suo carico riguardo al problema della sicurezza nella circolazione, onde appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell'arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti dalla patente, a norma dell'art. 126-bis, c. 1, del DLG n. 285 del 1992. CORTE COSTITUZIONALE - 8 FEBBRAIO 2006, N. 45 Presidente: Marini - Redattore: Finocchiaro - Cancelliere: Di Paola |
| Patente a punti - Decurtazione punteggio Sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, DLG n. 285/1992, così come modificato da DL n. 151/2003, convertito in legge n. 214/2003, nella parte in cui prevede sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza ed in particolare la perdita di cinque punti e l'ulteriore sanzione della sospensione della patente di guida per 15 giorni in caso di reiterazione (art. 172 CDS) per la violazione del principio di ragionevolezza delle leggi. GIUDICE DI PACE DI MANDURIA - 14 LUGLIO 2005 Giudice di pace: Pesce - Parti: Careri Ferdinando - De Valerio Lucia - Prefetto di Taranto |
| Cinture del passeggero Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. PENALE IV - 20 NOVEMBRE 1996, N. 9904 |
| Cinture del passeggero La messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza senza che il trasportato abbia “allacciato le cinture di sicurezza” (anche rifiutando, in caso di renitenza, il trasportato stesso o sospendendo la marcia) è ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), entrambi consapevoli di partecipare ciascuno alla condotta colposa dell’altro e di accettarne i relativi rischi, cooperando all’azione produttiva dell’evento. In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso i terzi ex art. 2054 CC, deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 CC, anche il pregiudizio all’integrità fisica che, in conseguenza di un incidente, abbia subito il trasportato, il cui comportamento, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. CIVILE III - 11 MARZO 2004, N. 4993 Presidente: Duva - Relatore: Segreto - Parti: L. E. e C. G. - Milano Assicurazioni e P.G. |
| Non uso di cinture in caso di incidente L'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un concorso colposo del danneggiato alla causazione del danno, ai sensi dell'articolo 1227 comma primo c. c., e legittima una riduzione del risarcimento, soltanto ove si dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto od addirittura annullato il danno. TRIBUNALE UDINE - 15 APRILE 1998 Estensore: Giacomelli - Parti: Scanferla - Soc. Nuova Tirrena |
| Non uso di cinture in caso di incidente In caso di incidente stradale, il mancato uso della cintura di sicurezza configura un concorso di colpa del danneggiato in quanto contribuisce alle lesioni personali. TRIBUNALE DI COMO - 9 GENNAIO 1995, N. 10 Presidente: Giuffrida - Estensore: Giuffrida - Parti: Barzillona - Cantelmo e Lloyd Adriatico |
| Cinture di sicurezza: uso La questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza della questione stessa o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione, è manifestamente inammissibile. Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità la Corte costituzionale risolve la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del Codice della strada (obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza) sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. CORTE COSTITUZIONALE - 14 NOVEMBRE 2006, N. 374 Presidente: Bile - Relatore: Finocchiaro - Parti: D. V. L. - Prefetto Taranto
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