Dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto non sussiste la invocata disparità di trattamento tra situazioni che non possono ritenersi omogenee. Infatti l'obbligo di indossare il casco protettivo per i conducenti di ciclomotori a due ruote, motocicli a due ruote e motocarrozzette, nonché per gli eventuali passeggeri, trae origine da ragioni di esposizione al rischio di eventi pregiudizievoli derivanti dalla circolazione stradale, strettamente legati alle caratteristiche strutturali del veicolo condotto: ragioni del tutto diverse da quelle che hanno determinato il legislatore a disciplinare l'uso delle cinture di sicurezza.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 NOVEMBRE 2001, N. 348
Presidente: Santosuosso - Redattore: Vari - Cancelliere: Di Paola - Parti: Maraldi Arnaldo e il Sindaco del comune di Cesena






