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Home Sentenze varie Eccesso di velocità

Eccesso di velocità

Violazioni: contestazione immediata - irrilevanza in presenza di misuratore di velocità

Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova, così come previsto dall'art. 142, comma 6, CDS. A tale riguardo l'art. 345, comma 1, del regolamento di esecuzione al CDS si limita a stabilire che le apparecchiature destinate a controllare il rispetto dei limiti di velocità siano costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando comunque la riservatezza dell'utente.

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 24 OTTOBRE 2006, N. 22834

Presidente: Elefante - Relatore: Oddo - Parti: Ufficio Territoriale Governo Potenza - I. S.

Violazioni: contestazione immediata - irrilevanza in presenza di misuratore di velocità

Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità costituiscono fonti di prova, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 6, CDS, le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. A tale riguardo l'art. 345, comma 1 e 4, del regolamento di esecuzione al CDS stabilisce che le apparecchiature destinate a controllare il rispetto dei limiti di velocità siano:

  1. costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile (tutelando comunque la riservatezza dell'utente);
  2. gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CDS e nella disponibilità di detti organi.

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 23 OTTOBRE 2006, N. 22670

Presidente: Luccioli - Relatore: Salvago - Parti: Ufficio Territoriale Governo Ancona - B. G.

Velocità: apparecchi di misurazione – omologazione

La necessità di omologazione dell'apparecchio "autovelox", ai fini della validità dell'accertamento dei limiti di velocità, riguarda il singolo modello e non l'esemplare utilizzato in concreto per determinare la violazione dell'art. 142 CDS. Non è quindi necessario che sul verbale redatto dagli organi di polizia siano indicati gli estremi di omologazione del singolo apparecchio che, nel caso specifico, è stato utilizzato per l'accertamento della violazione.

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 26 OTTOBRE 2006, N. 23010

Presidente: Losavio - Relatore: Panebianco - Parti: Polizia stradale Venezia - B. A.

Velocità: apparecchi di misurazione e contestazione violazione

L'accertamento del superamento dei limiti di velocità avvenuto mediante l'apparecchiatura "autovelox" (il cui utilizzo è stato debitamente attestato nel verbale redatto dagli agenti accertatori) costituisce uno dei casi in cui, ai sensi dell'art. 384 del regolamento di esecuzione al CDS, è ammessa la contestazione differita della violazione.

        L'art. 200 CDS, se impone da un lato il rispetto dell'obbligo di contestare immediatamente, quando possibile, la violazione ammette altresì, in modo implicito, che vi siano casi in cui non sia possibile tale adempimento. In queste ipotesi, purché se ne espongano nel verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito riguardo le modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 26 OTTOBRE 2006, N. 23009

Presidente: Losavio - Relatore: Panebianco - Parti: Comune Carrara - U. A.

Violazioni: irrilevanza contestazione immediata

La disciplina di cui all'art. 200 CDS, in materia di infrazioni al Codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, costituisce normativa speciale che deroga a quella generale dettata dall'art. 14 legge n. 689/1981. Risulta quindi legittima, come previsto dall'art. 201 CDS, la contestazione successiva della violazione purché siano indicati nel verbale i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione CDS (nella fattispecie la mancata contestazione immediata della violazione era dovuta all'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e al fatto che l'accertamento della relativa infrazione era avvenuto a mezzo di "autovelox". La Corte di Cassazione ha infatti osservato che il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un'ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata; tantomeno, aggiunge la Corte, è possibile per il giudice ordinario sindacare le scelte relative alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni in quanto si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" di una pubblica amministrazione).

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 30 OTTOBRE 2006, N. 23335

Presidente: Elefante - Relatore: Migliucci - Parti: B. G. - Ministero dell'interno

Violazioni: motivazione mancata contestazione immediata

 Il verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada deve contenere i motivi per i quali non si è proceduto all'immediata contestazione della violazione (la Corte di cassazione ribadisce il carattere generale della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 200 CDS e la necessità che in caso di deroga a tale norma si fornisca nel verbale, come previsto dall'art. 201 CDS, una congrua motivazione circa le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata della violazione).

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 30 OTTOBRE 2006, N. 23337

Presidente: Elefante - Relatore: Triola - Parti: Comune Numana - C. R.

Violazioni: contestazione

 In materia di contestazione delle infrazioni stradali non trova applicazione la disciplina generale prevista nell'art. 14 legge n. 689/1981 bensì quella speciale contenuta del Codice della strada (art. 200 DLG n. 285/1992) da cui si ricava che:

  • la contestazione non immediata delle violazioni del Codice della strada è legittima tutte le volte in cui sono indicati i motivi che l'hanno impedita, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del CDS (DPR n. 495/1992) e costituiti anche dall'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità e dall'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox";
  • costituisce un'ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui l'accertamento dell'eccesso di velocità ha luogo per mezzo di apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento;
  • non è possibie censurare le scelte dell'amministrazione in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni, si configurerebbe altrimenti un'inammissibile ingerenza del giudice ordinario nel "modus operandi" della stessa amministrazione.

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 12 APRILE 2006, N. 8568

Presidente: Spadone - Relatore: Mensitieri - Parti: A. C. - Ministero dell'interno - ed altri

Violazioni: contestazione immediata - irrilevanza in presenza di misuratore di velocità

  Nel caso di accertamento dell'eccesso di velocità avvenuto mediante l'apparecchiatura "autovelox", il cui impiego è stato debitamente attestato nel verbale redatto dagli agenti accertatori, non risulta necessaria la contestazione immediata dell'infrazione (la Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento secondo il quale l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto quando è verificato mediante dispositivi che consentono la misurazione a una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti. L'utilizzo di apparecchiature diverse come l'autovelox, aggiunge la Corte, rientra tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata).

        CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 25 MAGGIO 2006, N. 22471

Presidente: Pontorieri - Relatore: Bucciante - Parti: Ufficio Territoriale Governo Potenza - Impresa XXX - ed altri

Violazioni: contestazione immediata - irrilevanza in presenza di misuratore di velocità

Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità costituiscono fonti di prova, secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 6, CDS, le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate. A tale riguardo l'art. 345, comma 1 e 4, del regolamento di esecuzione al CDS stabilisce che le apparecchiature destinate a controllare il rispetto dei limiti di velocità siano:

  1. costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile (tutelando comunque la riservatezza dell'utente);
  2. gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 CDS e nella disponibilità di detti organi.
     
            CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 23 OTTOBRE 2006, N. 22670

Presidente: Luccioli - Relatore: Salvago - Parti: Ufficio Territoriale Governo Ancona - B. G.

 

 
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